|
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza
del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio
1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui
è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di
genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale
e culturale.
Art. 2 (Diritti)
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente
scelti e di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola,
di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha
inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente
negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della
scuola media o i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il
diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del
diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli
studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti
e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico
e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In
tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
- Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo
16 febbraio 1994, n. 297.
- Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso,
da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella
scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico
provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
- I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in
materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
- È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
|